A chi è rivolto
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 740 il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili escluso il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita dalla Legge 27/12/2019 n. 160, art. 1, com. 741, lettere b) e c) che infatti non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, art.1 com. 741, ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni.
- per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 36, com. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08-/006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto legislativo (Stato Italiano) 29-03-2004, n. 99, art. 1, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole sulle quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
Ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740 sono considerate abitazioni principali anche:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
Descrizione
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783 e di cui alla Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com. 48-49.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, ad eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare in parte allo Stato ed in parte al Comune. A quest'ultimo spetta infatti l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal comune stesso. L'imposta relativa agli immobili di categoria D10, cioè a fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole è invece da versare interamente al Comune.
Come fare
Per richiedere il servizio è necessario presentare la domanda
Cosa serve
Per effettuare la Dichiarazione IMU è necessario:
- Copia del documento d'identità
- Copia del decreto ministeriale che definisce l'immobile di interesse storico-artistico (in caso di immobile storico)
- Accertamento rilasciato dall'ufficio tecnico (in caso di immobile inagibile o inabitabile)
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e perizia rilasciata da tecnico abilitato (in caso di immobile inagibile o inabitabile)
- Copia del contratto di comodato ad uso gratuito
- Copia del contratto a canone concordato
- Compilare il modulo
Cosa si ottiene
Dichiarazione dell'IMU
Tempi e scadenze
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per gli immobili posseduti dagli Enti non commerciali la dichiarazione inoltre va presentata ogni anno.
Presentazione domanda
Quanto costa
Nessun costo da sostenere
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