Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli art. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 – pulizia fondi incolti per motivi igienico sanitari e per prevenzione incendi

Dettagli della notizia

Emanata un’ordinanza sindacale per contrastare il rischio incendi che resterà in vigore fino al 15 ottobre 2025.

Data:

24 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto fino al 15 ottobre 2025, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui alla richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, salvo revoca della presente e/o salvo diverse disposizioni da parte della Regione Umbria, viene disposto il divieto assoluto di:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e
    non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano
    faville o brace;
  • disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in ogni altra area
    dove si possa creare comunque pericolo di incendio;
  • bruciare le stoppie, cascami delle potature, materiale vegetale o compiere qualsiasi attività
    o azione che potenzialmente possa creare pericolo incendi;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
    mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
    articoli pirotecnici se non appositamente autorizzati;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate
    fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle
    norme e dei regolamenti vigenti;
  • utilizzare barbecue da campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. È altresì
    consentito, l’utilizzo di barbecue presenti nelle aree pubbliche attrezzate, con l’obbligo di
    mantenere il controllo visivo del fuoco per tutta la durata della sua accensione e provvedere, al
    termine dell’utilizzo, al completo spegnimento evitando la riaccensione dei carboni;
  • deposito incontrollato di materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o
    contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche, zanzare e
    insetti di qualsiasi natura, oltre che rifugio di animali quali rettili, roditori e simili, che siano
    potenzialmente veicoli di malattie.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025, 12:13