Pubblicazioni nel periodo di par condicio per elezioni regionali 2024

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le pubblicazioni sono limitate alle comunicazioni indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente

Data:

03 Ottobre 2024

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Descrizione

In osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 9, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 a partire da giorno 3 ottobre 2024 e per tutto il periodo precedente le elezioni regionali le pubblicazioni saranno limitate alle comunicazioni indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni dell’Ente

La norma è diretta ad evitare che l’attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l’attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati.
Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa stabilito dall’art. 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale derivante dalla maggiore visibilità di cui si dispone rispetto agli altri candidati.

Art. 9 Legge 28/2000
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2024, 10:35